Politica
di Elisa Rossini
Il PDF e la revoca dell’adesione alla carta d’intenti Ready
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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSIGLIARE FRATELLI D’ITALIA-IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
Protocollo n. 211351 del 12/07/2019 (PEC)
Modena, 12 luglio 2019
Al Sindaco del Comune di Modena
Al Presidente del Consiglio Comunale di Modena
*** MOZIONE
OGGETTO: REVOCA DELL’ADESIONE ALLA CARTA D’INTENTI RE.A.DY
PREMESSO CHE
- Con deliberazione di giunta del 9 dicembre 2014 il Comune di Modena ha aderito alla carta di intenti “Ready”, la Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
- con questa adesione il Comune di Modena si è impegnato ad avviare un dialogo con le associazioni locali LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender) per facilitare l’emersione dei loro bisogni, sviluppando azioni positive sul territorio e promuovendo i diritti delle persone LGBT
- sul sito internet del comune di Modena nell’area pari opportunità, tra le iniziative promosse risulta una mostra fotografica sulle cosiddette “famiglie arcobaleno” descritte, all’interno dello stesso sito, come “coppie o single omosessuali che hanno realizzato il proprio progetto di genitorialità, o che aspirano a farlo”.
- tra i punti programmatici della cosiddetta “piattaforma politica Modena Pride 2019”, risultano menzionate la genitorialità per tutti e il matrimonio egualitario
- all’interno del calendario degli eventi del mese di maggio denominato “mese contro l’omofobia” risultano realizzati, tra gli altri, eventi sui temi di seguito riportati: “L’amore non si conta: poliamore e relazioni non monogamiche”, “Seminario sulla trascrizione degli atti di nascita di figli di coppie same sex”
- la carta d’intenti della rete RE.A.DY prevede, tra l’altro, l’organizzazione, da parte degli aderenti, di campagne di promozione sociale e di giornate tematiche quali quelle sopra menzionate
CONSIDERATO CHE
- l’11 maggio 2016 è stata approvata la legge 76/2016 che disciplina le unioni civili. Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha stralciato dal provvedimento una disposizione volta a consentire, nell’ambito dell’unione civile, la c.d.”stepchild adoption”, ovvero l’adozione del figlio da parte del partner (unito civilmente o sposato) del genitore naturale
- l’articolo 12 secondo comma della legge 40/2004 stabilisce che chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia un minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. La Corte Costituzionale ha recentemente confermato la legittimità costituzionale di tale divieto con riferimento alla procreazione medicalmente assistita tra persone dello stesso sesso
- L’articolo 12 sesto comma della legge 40/2004 stabilisce che chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di
maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
- La Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/05/2019, n. 12193 ha stabilito che Il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato. La tutela degli interessati è infatti in tal caso realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che con il semplice accordo tra le parti
-
RITENUTO CHE
- l’adesione alla Carta d’Intenti RE.A.DY prevedendo l’organizzazione da parte degli aderenti di campagne di promozione sociale e di giornate tematiche quali quelle menzionate in premessa, implica e comporta il sostegno alle rivendicazioni delle persone LGBT in tema di genitorialità per tutti e matrimonio egualitario, tutte rivendicazioni espressamente escluse dalla legge o addirittura sanzionate penalmente
- per promuovere azioni contro ogni forma di discriminazione non sia necessaria l’adesione alla Carta d’Intenti RE.A.DY
- la lotta alle discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale non abbia alcuna attinenza con il contenuto delle rivendicazioni citate che invece si pongono in contrasto con il superiore interesse dei minori e la dignità della donna
- alla luce di quanto sopra esposto, appaia evidente come il contenuto e le intenzioni della Carta d’Intenti RE.A.DY abbiano una matrice fortemente ideologica
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA
Invita il sindaco e la Giunta
- a revocare l’adesione alla Carta d’Intenti RE.A.DY