Politica
di Elisa Rossini
Vaccini tra obbligo e raccomandazione
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Il dibattito pubblico è connotato, sin dall’inizio della pandemia, dalla polarizzazione delle posizioni. Si sono nella sostanza formati due partiti che lottano tra loro per guadagnarsi il consenso a suon di talk show: quello dei favorevoli ai vaccini e quello dei contrari. Posizioni asseritamente inconciliabili, accuse, offese, questo il livello del dibattito. Un tema così importante come la gestione dell’emergenza sanitaria dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni in modo da mantenere quella lucidità che è essenziale per prendere le decisioni. Al tempo stesso si nota l’incapacità di trattare i cittadini da persone mature dicendo loro come stanno le cose.
Partendo da queste prime considerazioni mi muovo per una fare riflessione. La Legge 25 febbraio 1992 n. 210 prevede un meccanismo indennitario per l’ipotesi di danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati; in particolare prevede un indennizzo da parte dello Stato a fronte di ogni menomazione permanente dell’integrità psico fisica conseguente ad una vaccinazione obbligatoria.
Esiste quindi una legge dello Stato che prevede indennizzi nel caso di complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie. E se si è sentita l’esigenza di scrivere una legge su questo argomento significa che il problema c’è e che quindi i vaccini possono causare complicanze irreversibili.
Questa considerazione appare scontata ma oggi nel gennaio 2022 dopo tre anni dall’inizio dello stato di emergenza per la pandemia, non lo è. Non lo è perché oggi chiunque si azzarda a sostenere che i vaccini che (grazie al cielo) sono stati creati dalle case farmaceutiche per combattere la pandemia possono provocare complicanze irreversibili, viene immediatamente accusato di essere “no vax” (la nuova categoria di reietti della società, un gruppo che si afferma essere formato da poveri ignoranti creduloni e rompiscatole).
Il TAR del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 10 settembre 2021 n. 261 ha riconosciuto esplicitamente l’applicabilità dell’indennizzo per complicanze irreversibili causate da vaccini nel caso delle vaccinazioni per gli operatori sanitari previste dall’art. 4 del decreto legge 44/2021.
Siccome, come dicevo, i cittadini andrebbero trattati da persone mature, non serve a nulla nascondere o negare il fatto che anche i vaccini che stiamo usando per combattere la pandemia da Covid 19 come tutti i vaccini possono causare (in casi molto rari) reazioni avverse con complicanze irreversibili.
Non serve, e se si pretende di sostenere il contrario si diventa automaticamente poco credibili, con la conseguenza che la diffidenza e lo scetticismo dei cittadini non farà altro che aumentare. Serve invece informare correttamente ed evitare pagliacciate come le campagne pubblicitarie con i fiori, gli open day nelle sagre e feste di paese, le foto sui social mentre ci si vaccina, il triste spettacolo di virologi e medici star televisive. Serve serietà e responsabilità. Procediamo con un ulteriore passaggio.
Come abbiamo visto la legge 210 del 1992 prevede l’indennizzo solo nel caso di vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia la Corte Costituzionale presieduta da Marta Cartabia, con al sentenza del 23 giugno 2020 n. 118, ha esteso il campo applicativo dell’indennizzo anche alle vaccinazioni “raccomandate”.
Quindi non è vero che lo Stato stenta ad estendere l’obbligo vaccinale perché altrimenti dovrebbe indennizzare i casi di reazioni avverse: anche nel caso di vaccinazioni raccomandate infatti l’indennizzo sarebbe comunque dovuto.
Non c’è e non vi è stata quindi nessuna volontà nascosta dello Stato di sfuggire dalle proprie responsabilità scegliendo strade differenti da quella dell’obbligo per tutti.
La sentenza della Corte Costituzionale che ho citato è interessante anche per altri aspetti. Il caso da cui prende l’avvio il procedimento riguarda una campagna vaccinale avviata nel 1997 dalla Regione Puglia per contagio da epatite A a cui aveva aderito la persona che ha poi avviato il contenzioso. In particolare l’interessata era stata sottoposta a vaccinazione nel 2003 e nel 2004 a seguito di una convocazione presso la sede dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Si legge nella sentenza: “Originata nel 1997 da una peculiare situazione epidemica regionale, la campagna vaccinale, peraltro proseguita anche negli anni successivi, risulta essere stata preceduta da approfondite indicazioni dell’Osservatorio epidemiologico regionale nonché tradotta in puntuali delibere del Consiglio e della Giunta regionale. In particolare con delibera del 2 luglio 1996, il Consiglio della Regione Puglia aveva approvato un programma regionale delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative, che comprendeva l’offerta gratuita del vaccino antiepatite A in favore di determinate categorie a rischio. In coerenza con tale programma, la Giunta Regionale, aveva tra l’altro stabilito di promuovere una campagna di vaccinazione antiepatite A riguardo, in particolare, ai nuovi nati e ai giovani dodicenni, stabilendo che la somministrazione avesse i caratteri della gratuità e della volontarietà e che fosse preceduta e accompagnata da un programma di informazione della popolazione”.
Il caso concreto ci mostra come le campagne vaccinali sono una realtà già utilizzata certamente non su ampia scala come nel caso dell’epidemia in corso, ma in ogni caso esistente in precedenti esperienze. Non ci si deve quindi, credo, sentire dentro ad un enorme complotto.
E’ assolutamente normale che l’autorità sanitaria avvii campagne vaccinali ed è assolutamente normale che i cittadini vi aderiscano. Quindi chi oggi si vaccina non è un fesso credulone vittima della dittatura sanitaria, ma uno che decide di fidarsi. La sentenza della Corte Costituzionale evidenzia anche come le autorità preposte possono fare ricorso, per produrre il risultato di un’ampia immunizzazione della popolazione, alla tecnica dell’obbligo vaccinale o alla tecnica della raccomandazione e che, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, nel caso di reazioni avverse irreversibili, come abbiamo già visto, sussiste il diritto all’indennizzo.
Il Governo italiano quale di queste due tecniche ha utilizzato? Mi pare di poter dire che il Governo italiano ha creato una terza via, quella della coercizione che significa obbligare altri a fare una cosa usando la forza o minacciando di usarla e limitando la libera volontà.
E a questa coercizione bisogna reagire con determinazione, tutti insieme vaccinati e non vaccinati.